L’aborto non è omicidio

Riprendiamo questo post dal blog dello Studio Legale Behare, http://studiobehare.splinder.com/

Imperversa da mesi una campagna mediatica contro
l’aborto, sia da parte cattolica sia da una parte "laica" (Giuliano
Ferrara), condita di riferimenti shock ad "omicidi perfetti", "stragi
di innocenti", "madri assassine", e chi più ne ha più ne mette.

Tutto ciò contrasta col diritto vigente e vivente
oggi in Italia. Pertanto, prima o poi, chi porta avanti questa campagna
ne dovrà rispondere, visto che si è ampiamente oltrepassato il limite
della libera manifestazione del proprio pensiero (e della decenza).

L’omicidio secondo l’articolo 575 del vigente codice penale consiste nel cagionare "la morte di un uomo". L’art. 578 punisce "La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto…"[1].

Pertanto, le leggi penali vigenti prevedono l’omicidio vero e proprio
nel senso della morte procurata di un uomo, cioè di una persona
(maschio o femmina) già venuta al mondo[2], da quando è uscita dalla
sfera (riproduttiva) materna in poi; oppure di un neonato appena
partorito, fino al caso estremo di un feto durante il parto (naturale).

Quindi, non è considerato, e non è (mai stato, neppure dal Codice
fascista) omicidio l’aborto, neppure negli ultimi giorni della
gravidanza, purchè precedenti le doglie.
——————

[1] Per l’art.19 della Legge 194/1978: "Chiunque cagiona
l’interruzione volontaria della gravidanza senza l’osservanza delle
modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino
a tre anni. La donna è punita con la multa fino a lire centomila. Se
l’interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l’accertamento
medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell’articolo 6 o
comunque senza l’osservanza delle modalità previste dall’articolo 7,
chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La
donna è punita con la reclusione sino a sei mesi. Quando l’interruzione
volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni
diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l’osservanza delle
modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con
le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino
alla metà. La donna non è punibile."

[2] V. art.1 Codice civile: "La capacità giuridica si acquista al momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita".

About vengoprima

Dal 2006 a Venezia ci battiamo contro il sessismo, l'omofobia, la lesbofobia, la violenza di genere attraverso ogni mezzo disponibile creando un discorso organico che vada dalle lotte sul territorio per la difesa dei diritti delle donne, alla comprensione di una soggettività più complessa e queer.
This entry was posted in 194. Bookmark the permalink.