L'aborto non è omicidio

Inviato da vengoprima | 24 Mar, 2008

Riprendiamo questo post dal blog dello Studio Legale Behare, http://studiobehare.splinder.com/

Imperversa da mesi una campagna mediatica contro l'aborto, sia da parte cattolica sia da una parte "laica" (Giuliano Ferrara), condita di riferimenti shock ad "omicidi perfetti", "stragi di innocenti", "madri assassine", e chi più ne ha più ne mette.

Tutto ciò contrasta col diritto vigente e vivente oggi in Italia. Pertanto, prima o poi, chi porta avanti questa campagna ne dovrà rispondere, visto che si è ampiamente oltrepassato il limite della libera manifestazione del proprio pensiero (e della decenza).

L'omicidio secondo l'articolo 575 del vigente codice penale consiste nel cagionare "la morte di un uomo". L'art. 578 punisce "La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto..."[1].

Pertanto, le leggi penali vigenti prevedono l'omicidio vero e proprio nel senso della morte procurata di un uomo, cioè di una persona (maschio o femmina) già venuta al mondo[2], da quando è uscita dalla sfera (riproduttiva) materna in poi; oppure di un neonato appena partorito, fino al caso estremo di un feto durante il parto (naturale).

Quindi, non è considerato, e non è (mai stato, neppure dal Codice fascista) omicidio l'aborto, neppure negli ultimi giorni della gravidanza, purchè precedenti le doglie.
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[1] Per l'art.19 della Legge 194/1978: "Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni. La donna è punita con la multa fino a lire centomila. Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi. Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile."

[2] V. art.1 Codice civile: "La capacità giuridica si acquista al momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita".


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